La Regione, con il regolamento edilizio tipo, attua le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n.47, e dell'articolo 10 della L.R. 18 giugno 1988, n.14.
2. I comuni con il regolamento edilizio, sulla base del regolamento edilizio tipo, disciplinano gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 8 “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22”, dal 7 novembre 2018 troveranno diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi allegate al suddetto schema di RET.
Pertanto dal 7 novembre 2018 l’art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale risulta conseguentemente modificato.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2018 sono stati adottati i provvedimenti conseguenti a tale diretta applicazione.